Il Blog di Diego Mosna

  • Diego Mosna

    30 gennaio 2014

    Il Blog di Diego Mosna

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    Nella seduta di ieri, il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità (con 30 voti favorevoli) la proposta di mozione con la quale ho inteso sollecitare la Giunta provinciale affinché promuova l'avviamento ad attività lavorative - anche con orari part-time interessanti per le aziende - dei cittadini disoccupati che percepiscono misure di sostegno pubblico al reddito e svolga a tale proposito una funzione di monitoraggio. La retribuzione del lavoratore potrebbe in tal caso andare a ridurre le indennità pubbliche, con risparmi significativi per le casse provinciali. L’Assessore Mauro Gilmozzi, a nome della Giunta, ha espresso condivisione per la proposta, riconoscendone la valenza rafforzativa rispetto al sistema di sostegni, di stimoli e di controlli già in essere.

    I Consiglieri Manuela Bottamedi e Filippo Degasperi (Movimento 5 Stelle) hanno espresso il loro sostegno alla proposta di mozione, puntando soprattutto sulla necessità di controlli accurati e ricordando la situazione critica dei lavoratori di aziende in difficoltà. Hanno espresso pieno appoggio al testo presentato anche Marino Simoni (Pt), Giacomo Bezzi (Ft) e Maurizio Fugatti (Lega), dai quali è venuto il riconoscimento per la concretezza e la percorribilità della proposta presentata.

    Di seguito riporto il testo integrale approvato dal Consiglio provinciale.

     

    CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

    Gruppo consiliare Misto

     

    Reinserimento lavorativo di persone disoccupate o sospese dal lavoro

    e interventi di sostegno al reddito

     

    La legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) prevede, nell’ambito degli interventi di politica del lavoro finalizzati a rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione, forme di sostegno al reddito destinate ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, anche collegate a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro.

     

    A fronte dei primi avvertimenti della crisi economica, la Provincia, agli inizi del 2009, aveva elaborato, unitamente alle parti sociali, una prima manovra anticrisi, contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale n. 139 del 30 gennaio 2009 (Approvazione della proposta di integrazione del documento dei criteri per gli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010, concernente l'adozione di azioni per affrontare l'emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica).

     

    Particolari interventi di sostegno al reddito sono stati previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro 2011 – 2013, adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n 1608 del 29 luglio 2011, modificato dalle deliberazioni nn. 2957 di data 30 dicembre 2011 e 1217 di data 15 giugno 2012.

     

    Vari sono gli strumenti a sostegno del reddito di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro. In particolare rileva:

    1.         l’applicazione degli istituti della “cassa integrazione in deroga” e della “mobilità in deroga” a favore rispettivamente dei lavoratori appartenenti a settori ordinariamente non coperti dalla cassa integrazione (artigianato, commercio) o dalla mobilità nazionale, per i quali l’Agenzia del Lavoro effettua la raccolta delle istanze, l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione all’erogazione (in capo all’INPS), nonché il cofinanziamento della stessa;

    2.         l’applicazione di un’integrazione del reddito a seguito di sospensione dal lavoro (cigo, cigs, cig in deroga, indennità di disoccupazione speciale per sospesi);

    3.         l’erogazione di un sostegno al reddito provinciale a favore delle fasce di lavoratori disoccupati con redditi derivanti da interventi previdenziali statali ritenuti insufficienti a garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali o a favore di lavoratori disoccupati e non tutelati in ragione della tipologia del contratto di lavoro di provenienza (co.pro, associati in partecipazione);

    4.         la reinterpretazione delle politiche attive del lavoro, attribuendo rilevanza alla cd “condizionalità”, che comporta il rischio di una sospensione o di una decadenza dal beneficio in presenza di comportamenti non sufficientemente responsabili.

     

    Rilevano, da ultimo, sul piano dell’implementazione delle competenze della Provincia in materia di ammortizzatori sociali le norme di attuazione dello statuto speciale di cui al decreto legislativo n. 28 del 2013, per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, attribuenti alle province autonomi ambiti di intervento in relazione:

    a)         agli istituti di cassa integrazione guadagni avendo a riferimento le unità produttive ubicate nel territorio provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria riguardante contemporaneamente più unità produttive della medesima impresa ubicate anche al di fuori del territorio provinciale, l'esercizio delle funzioni amministrative spetta al competente ministero;

    b)        agli istituti di disoccupazione e di mobilità, avendo a riferimento i beneficiari delle prestazioni che risiedono nel territorio provinciale.

     

    Le indicate norme di attuazione conferiscono alla Provincia la facoltà di regolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulla base dei principi della legislazione statale, la materia degli ammortizzatori sociali, intervenendo sui requisiti e sui criteri di accesso, nonché sui destinatari, sulla misura, sulla durata e sulle condizioni di mantenimento delle prestazioni.

     

    La Provincia può, inoltre, istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari.

    Per quanto attiene agli strumenti di sostegno del reddito delle persone prive di un rapporto di lavoro, la Provincia può condizionare ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l'ottenimento delle relative prestazioni da essa erogate con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale.

     

    A fronte di un quadro normativo caratterizzato da elevata flessibilità e in un contesto connotato dall’acuirsi della crisi occupazionale, che colpisce indistintamente tutte le fasce di età con grave incidenza, in particolare, sui giovani, da più parti è sentita l’esigenza di valorizzare lo svolgimento da parte di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro percettori di misure di sostegno al reddito, di attività lavorativa sia essa autonoma o subordinata, anche a tempo limitato, senza incorrere nella perdita del trattamento pubblico di sostegno al reddito, ancorchè con riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi dell’attività lavorativa.

     

    L’obiettivo è quello di evitare che il soggetto beneficiario dell’integrazione salariale non solo rimanga a lungo assente dalla vita lavorativa, ma sia, anzi, spronato ad intraprendere autonomi percorsi di ricerca del lavoro per migliorare la propria occupabilità e professionalità, agevolando il suo ricollocamento nel mondo del lavoro.

     

    In tale contesto gli ammortizzatori sociali costituiscono un significativo strumento di sostegno contingente al reddito per chi ha perso il lavoro, ancorchè in chiave non meramente assistenziale, teso, comunque, a stimolare, in un sistema di intensificazione dei servizi a favore dell’inserimento lavorativo delle fasce più deboli, ivi compresi giovani e donne, la disponibilità dei lavoratori ad intraprendere nuovi percorsi di politica attiva del lavoro, pena la decadenza dagli interventi di sostegno al reddito.

     

    Tutto ciò premesso,

     

    il Consiglio impegna la Giunta provinciale

     

     

    1.         a valorizzare lo svolgimento da parte di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro percettori di misure di sostegno al reddito, di attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata, anche a tempo limitato, senza incorrere nella perdita del trattamento pubblico di sostegno al reddito, ancorchè con riduzione dell’integrazione in proporzione ai proventi dell’attività lavorativa;

    2.         a ridefinire in un’ottica di tutela inclusiva, innovativa e responsabile dei lavoratori, nell’ambito delle misure di contrasto alla disoccupazione, di ricollocazione della forza lavoro espulsa dal mercato del lavoro e di potenziamento delle azioni di sostegno al reddito a favore di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, la messa a punto di adeguati criteri di condizionalità e di controllo rispetto al godimento dei benefici, non improntato a logiche meramente assistenziali, ma teso a favorire la disponibilità dei lavoratori ad intraprendere nuovi percorsi di politica attiva del lavoro, pena la decadenza dagli interventi di sostegno al reddito;

    3.         a promuovere da parte dell’Agenzia del lavoro azioni di monitoraggio, verifica periodica e rendicontazione degli interventi, volti a rendere effettivo il reinserimento dei soggetti disoccupati in nuovi contesti lavorativi attraverso il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche, dei centri di formazione, degli enti bilaterali, delle parti economiche e sociali, dell’Università, nonchè dei centri di ricerca pubblici e privati;

    4.         a riferire alla competente commissione consiliare permanente sulle azioni promosse, al fine di attuare quanto previsto dai precedenti punti di impegno entro dodici mesi dall’approvazione del presente atto.

     

     

    Cons.re Diego Mosna

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